CAMERA DEI DEPUTATI N. 1649

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI CORDA, BASILIO, ARTINI, RIZZO, FRUSONE, ALBERTI, PAOLO BERNINI Abrogazione dell’articolo 535 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante la disciplina della società Difesa Servizi Spa, nonché destinazione dei risparmi derivanti dallo scioglimento della medesima società al finanziamento di iniziative del Servizio civile nazionale Presentata il 2 ottobre

2013 ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’articolo 535 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, istituisce la società Difesa Servizi Spa, avente a oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto in favore dell’amministrazione della difesa. Configurata dalle norme istitutive come società strumentale in house del Ministero della difesa, alla società Difesa Servizi Spa è attribuito dalla nuova disciplina un mandato operativo di eccezionale ampiezza. Ad essa sono infatti affidate attività che vanno dalla negoziazione – in funzione di centrale di committenza – per l’acquisto di beni mobili, servizi e prestazioni correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione della difesa, alla valorizzazione e gestione degli immobili militari, fino alla concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, dei mezzi e dei materiali prodotti dall’industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate. Teoricamente il comma 1, escludendo dalla competenza della società le attività negoziali « direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate », preclude la gestione dei settore degli armamenti, ma il mercato delle armi consiste anche in un indotto, di cui si tace, fatto di componenti, pezzi di ricambio e computeristica, che assicurano alti fatturati collegati al settore bellico e, come tali, da sottoporre invece al controllo pubblico. Non può non rilevarsi come questa norma fosse oggetto di forte critica già nella scorsa legislatura, a causa della sua compatibilità con l’ordinamento vigente e del suo impatto sulle altre strutture dello Stato già operanti nel settore. All’epoca venne espressamente criticata in quanto eventuali sovrapposizioni e duplicazioni di competenze avrebbero potuto emergere sia nell’ambito delle funzioni di centrale di committenza per la Difesa, per il concorrente ruolo della CONSIP Spa, sia nella gestione del patrimonio immobiliare, già rientrante a vario titolo nelle competenze dell’Agenzia del demanio e delle società Patrimonio dello Stato Spa, Fintecna Immobiliare e Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP). Per ciascuna di tali funzioni, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze aveva inoltre segnalato il problema del controllo di contabilità. Quanto al merito, il provvedimento si inserisce nel solco delle ormai numerose operazioni di « societarizzazione » di apparati della pubblica amministrazione promosse dai Governi passati che devono ritenersi tutte ispirate dal comune obiettivo di superare i vincoli imposti dal principio di legalità e di eludere il sistema dei controlli posto a presidio delle attività svolte dai pubblici poteri. Non meno rilevante, per valutare l’effettiva portata di tali operazioni, è lo spostamento di una cospicua parte della spesa pubblica al di fuori del perimetro del conto economico della pubblica amministrazione, per scopi di fittizio miglioramento dei parametri economici rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli europei. Come già nel caso delle società Patrimonio dello Stato Spa e infrastrutture Spa, dove gli attesi benefìci contabili sono stati presto ridimensionati dalle istituzioni europee in sede di riclassificazione del bilancio italiano, alle stesse logiche corrisponde, con ogni evidenza, l’istituzione della società Difesa Servizi Spa che, per di più, svolge una funzione di pubblica committenza in un settore particolarmente delicato, per la natura e per l’entità degli interessi coinvolti e che detiene di fatto un potere enorme proprio in quanto potrà gestire tutto il regime privatistico, senza i consueti controlli normalmente previsti dalle strutture statali. Tutto ciò considerato, si ritiene indispensabile intervenire, per via legislativa, per bloccare anche quest’ultima operazione di esternalizzazione di una componente della pubblica amministrazione, per di più di rilevante interesse strategico, qual è l’amministrazione della difesa. Non meno rilevante appare lo statuto derivante dall’applicazione del comma 6 articolo 535 in esame il quale interpreta in maniera estensiva la norma, attribuendo specifiche funzioni alla società, come la produzione di energia elettrica che all’atto pratico ha dato risultati quantomeno curiosi, come l’installazione in diversi sedimi militari di grandi parchi fotovoltaici aggirando le norme sull’impatto ambientale, producendo energia per gestori, ma non necessariamente abbattendo i costi energetici dell’ente presso il quale l’installazione è dislocata. Oppure la non preclusione della possibilità di poter utilizzare le aree militari quali sedi di raccolta di rifiuti ordinari o, ancora peggio, speciali e finanche per la conservazione di scorie nucleari. Si sollecita dunque l’approvazione della presente proposta di legge, che abroga il citato articolo 535 recante la disciplina istitutiva della società Difesa Servizi Spa.

ART. 1. (Abrogazione). 1. L’articolo 535 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.

ART. 2. (Iniziative in favore del Servizio civile nazionale). 1. Nelle more di una nuova disciplina del Servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, i risparmi derivanti dall’attuazione della disposizione dell’articolo 1 della presente legge sono destinati al finanziamento delle iniziative svolte in Italia e all’estero dal medesimo Servizio civile nazionale.